La legge disciplinante il diritto d’autore, la numero 633/41, regolamenta tale diritto relativo alle immagini ed in particolare alle fotografie.Infatti, sono protette da suddetta legge tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo incluse le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia.Ai fini dell’applicazione normativa, il legislatore considera fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale sociale, ottenute con il processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.Nell’espressione “fotografie”, non possono ritenersi incluse le fotografie di documenti, scritti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.In merito a quest’ultimo aspetto, si è pronunciata nel 2000 la Suprema Corte di Cassazione, stabilendo nella sentenza n. 8425, che una fotografia per assurgere al ruolo di opera fotografica deve presentare valore artistico nonché connotati di creatività escludendosi dunque tutela per le fotografie aventi esclusivamente mera finalità riproduttiva (godono invece di tutela le fotografie che riproducono un oggetto materiale).La questione nel merito vedeva parti in giudizio una società di commercializzazione di prodotti per forniture ospedaliere, ed un fotografo. La prima aveva commissionato a quest’ultimo la realizzazione di un catalogo raffigurante i propri prodotti. Il fotografo aveva successivamente rivendicato il proprio diritto d’autore sulle fotografie, diritto negatogli dalla società in base al fatto che era stata la stessa a fornirgli i prodotti poi fotografati.La Suprema Corte, bensì, riconosceva il diritto d’autore al fotografo, in quanto le fotografie realizzate dal fotografo, non potevano essere assimilate a fotografie aventi mera finalità riproduttivo-documentale, in quanto ancorché non creative avevano comunque finalità di promozione commerciale e non meramente commerciale, comportando un impiego di creatività, pur se marginale, da parte del fotografo.La distinzione, operata in sede legislativa, è dettata dall’attribuzione all’ingegno che il fotografo può impiegare nella realizzazione di una fotografia ad alto contenuto espressivo, rispetto ad una mera riproduzione senza alcun elemento di iniziativa dell’autore come appunto una riproduzione documentale.La legge riconosce al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia salvo per i ritratti. In tale ipotesi la legge prevede una prevalenza del diritto all’immagine di colui che viene ritratto, il quale conserva ogni diritto sulla propria immagine (anche in tal caso vige una eccezione, in quanto non occorre il consenso del diretto interessato qualora si tratti di casi in cui la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, o da necessità di giustizia, o di polizia, o di scopi scientifici didattici o culturali o qualora la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico).Ed ancora: il diritto esclusivo dell’autore sulla fotografia, ha durata ventennale dalla produzione della stessa.È da prendersi in analisi anche una ipotesi ricorrente, ovvero la realizzazione di una fotografia su commissione. In tal caso, essendo la stessa il risultato di un adempimento contrattuale, il diritto esclusivo spetta al datore di lavoro.La sentenza di cui abbiamo in precedenza trattato, si pronuncia anche in merito a questo aspetto legislativo.Essa, infatti, stabilisce che alle fotografie effettuate nel corso ed in adempimento di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo su di esse entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, compete al datore di lavoro, mentre nell’ipotesi di contratto di lavoro autonomo, tale diritto compete al committente solo quando le cose fotografate siano in suo possesso, non rilevando al fine del riconoscimento del diritto del committente, che tali cose ancorché non in suo possesso, non siano neppure in possesso del fotografo, bensì di un terzo (nel merito, le fotografie erano state fornite al fotografo direttamente dalle case produttrice dei prodotti).Un dato normativo essenziale, cui indubbiamente occorre tener conto, è il passaggio di ogni diritto connesso alla fotografia qualora l’autore ceda i negativi o altro analogo mezzo di riproduzione della foto stessa.Affinché una fotografia possa trovare una tutela assoluta, ovvero ogni diritto sia riconducibile al suo creatore, occorre che gli esemplari della stessa riportino sempre: il nome del fotografo o nel caso di fotografo che operi su commissione, il nome della ditta o del committente; la data dell’anno di produzione della fotografia; se trattasi di fotografia di un’opera, il nome dell’autore dell’opera.Qualora venga meno una di questa indicazioni, è concessa la riproduzione della foto senza alcun obbligo di corresponsione di alcunché all’autore. Tale fotografia è libera da qualsiasi incombenza del terzo.Veniamo alle ipotesi di violazione del diritto dell’autore della fotografia, per riproduzione non autorizzata e dunque abusiva.La tutela potrà scindere in difesa civile e difesa penale.Da un punto di vista civilistico, colui che si ritenga leso nell’esercizio del diritto di utilizzazione economica, può agire giudizialmente sia affinché sia rimosso o distrutto lo stato di fatto da cui risulta la realizzazione (pensiamo ad un sito cui può essere imposto di rimuovere certe immagini) nonché al fine di ottenere il risarcimento del danno. Una particolarità è che tale diritto non è esercitatile dall’autore nell’ultimo anno della durata del diritto (tanto per intendersi il diciannovesimo anno a partire dalla realizzazione della foto).Un’altra azione giudiziale molto importante, è quella inibitoria, ovvero una azione con la quale si richiede la cessazione di un comportamento lesivo del proprio diritto, e rappresenta uno strumento di tutela preventiva.Da punto di vista penalistico, invece, il diritto d’autore è tutelato mediante sanzione che può comportare il pagamento di una somma fino a poco più di 2000 €. Le condotte punibili sono: riproduzione, diffusione, vendita, messa in vendita senza consenso dell’autore.È prevista la pena della reclusione sino ad un anno ed una multa sino a 500 € circa, se tali condotte sono compiute sopra un’opera non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, o anche qualora sia compiuta deformazione, mutilazione o altra modifica dell’opera se ne risulti offesa all’onere o alla reputazione dell’autore.Spesso in internet è facile incorrere in errori connessi all’illecito utilizzo di immagini, specialmente in merito alle fotografie. Quindi bisogna tenere conto di cosa sia sta utilizzando per il proprio sito, verificandone la provenienza affinché soprattutto, non si debba poi affrontare un obbligo al risarcimento del danno.
La legge disciplinante il diritto d’autore, la numero 633/41, regolamenta tale diritto relativo alle immagini ed in particolare alle fotografie.Infatti, sono protette da suddetta legge tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo incluse le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia.Ai fini dell’applicazione normativa, il legislatore considera fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale sociale, ottenute con il processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.Nell’espressione “fotografie”, non possono ritenersi incluse le fotografie di documenti, scritti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.In merito a quest’ultimo aspetto, si è pronunciata nel 2000 la Suprema Corte di Cassazione, stabilendo nella sentenza n. 8425, che una fotografia per assurgere al ruolo di opera fotografica deve presentare valore artistico nonché connotati di creatività escludendosi dunque tutela per le fotografie aventi esclusivamente mera finalità riproduttiva (godono invece di tutela le fotografie che riproducono un oggetto materiale).La questione nel merito vedeva parti in giudizio una società di commercializzazione di prodotti per forniture ospedaliere, ed un fotografo. La prima aveva commissionato a quest’ultimo la realizzazione di un catalogo raffigurante i propri prodotti. Il fotografo aveva successivamente rivendicato il proprio diritto d’autore sulle fotografie, diritto negatogli dalla società in base al fatto che era stata la stessa a fornirgli i prodotti poi fotografati.La Suprema Corte, bensì, riconosceva il diritto d’autore al fotografo, in quanto le fotografie realizzate dal fotografo, non potevano essere assimilate a fotografie aventi mera finalità riproduttivo-documentale, in quanto ancorché non creative avevano comunque finalità di promozione commerciale e non meramente commerciale, comportando un impiego di creatività, pur se marginale, da parte del fotografo.La distinzione, operata in sede legislativa, è dettata dall’attribuzione all’ingegno che il fotografo può impiegare nella realizzazione di una fotografia ad alto contenuto espressivo, rispetto ad una mera riproduzione senza alcun elemento di iniziativa dell’autore come appunto una riproduzione documentale.La legge riconosce al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia salvo per i ritratti. In tale ipotesi la legge prevede una prevalenza del diritto all’immagine di colui che viene ritratto, il quale conserva ogni diritto sulla propria immagine (anche in tal caso vige una eccezione, in quanto non occorre il consenso del diretto interessato qualora si tratti di casi in cui la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, o da necessità di giustizia, o di polizia, o di scopi scientifici didattici o culturali o qualora la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico).Ed ancora: il diritto esclusivo dell’autore sulla fotografia, ha durata ventennale dalla produzione della stessa.È da prendersi in analisi anche una ipotesi ricorrente, ovvero la realizzazione di una fotografia su commissione. In tal caso, essendo la stessa il risultato di un adempimento contrattuale, il diritto esclusivo spetta al datore di lavoro.La sentenza di cui abbiamo in precedenza trattato, si pronuncia anche in merito a questo aspetto legislativo.Essa, infatti, stabilisce che alle fotografie effettuate nel corso ed in adempimento di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo su di esse entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, compete al datore di lavoro, mentre nell’ipotesi di contratto di lavoro autonomo, tale diritto compete al committente solo quando le cose fotografate siano in suo possesso, non rilevando al fine del riconoscimento del diritto del committente, che tali cose ancorché non in suo possesso, non siano neppure in possesso del fotografo, bensì di un terzo (nel merito, le fotografie erano state fornite al fotografo direttamente dalle case produttrice dei prodotti).Un dato normativo essenziale, cui indubbiamente occorre tener conto, è il passaggio di ogni diritto connesso alla fotografia qualora l’autore ceda i negativi o altro analogo mezzo di riproduzione della foto stessa.Affinché una fotografia possa trovare una tutela assoluta, ovvero ogni diritto sia riconducibile al suo creatore, occorre che gli esemplari della stessa riportino sempre: il nome del fotografo o nel caso di fotografo che operi su commissione, il nome della ditta o del committente; la data dell’anno di produzione della fotografia; se trattasi di fotografia di un’opera, il nome dell’autore dell’opera.Qualora venga meno una di questa indicazioni, è concessa la riproduzione della foto senza alcun obbligo di corresponsione di alcunché all’autore. Tale fotografia è libera da qualsiasi incombenza del terzo.Veniamo alle ipotesi di violazione del diritto dell’autore della fotografia, per riproduzione non autorizzata e dunque abusiva.La tutela potrà scindere in difesa civile e difesa penale.Da un punto di vista civilistico, colui che si ritenga leso nell’esercizio del diritto di utilizzazione economica, può agire giudizialmente sia affinché sia rimosso o distrutto lo stato di fatto da cui risulta la realizzazione (pensiamo ad un sito cui può essere imposto di rimuovere certe immagini) nonché al fine di ottenere il risarcimento del danno. Una particolarità è che tale diritto non è esercitatile dall’autore nell’ultimo anno della durata del diritto (tanto per intendersi il diciannovesimo anno a partire dalla realizzazione della foto).Un’altra azione giudiziale molto importante, è quella inibitoria, ovvero una azione con la quale si richiede la cessazione di un comportamento lesivo del proprio diritto, e rappresenta uno strumento di tutela preventiva.Da punto di vista penalistico, invece, il diritto d’autore è tutelato mediante sanzione che può comportare il pagamento di una somma fino a poco più di 2000 €. Le condotte punibili sono: riproduzione, diffusione, vendita, messa in vendita senza consenso dell’autore.È prevista la pena della reclusione sino ad un anno ed una multa sino a 500 € circa, se tali condotte sono compiute sopra un’opera non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, o anche qualora sia compiuta deformazione, mutilazione o altra modifica dell’opera se ne risulti offesa all’onere o alla reputazione dell’autore.Spesso in internet è facile incorrere in errori connessi all’illecito utilizzo di immagini, specialmente in merito alle fotografie. Quindi bisogna tenere conto di cosa sia sta utilizzando per il proprio sito, verificandone la provenienza affinché soprattutto, non si debba poi affrontare un obbligo al risarcimento del danno.
La legge disciplinante il diritto d’autore, la numero 633/41, regolamenta tale diritto relativo alle immagini ed in particolare alle fotografie.Infatti, sono protette da suddetta legge tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo incluse le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia.Ai fini dell’applicazione normativa, il legislatore considera fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale sociale, ottenute con il processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.Nell’espressione “fotografie”, non possono ritenersi incluse le fotografie di documenti, scritti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.In merito a quest’ultimo aspetto, si è pronunciata nel 2000 la Suprema Corte di Cassazione, stabilendo nella sentenza n. 8425, che una fotografia per assurgere al ruolo di opera fotografica deve presentare valore artistico nonché connotati di creatività escludendosi dunque tutela per le fotografie aventi esclusivamente mera finalità riproduttiva (godono invece di tutela le fotografie che riproducono un oggetto materiale).La questione nel merito vedeva parti in giudizio una società di commercializzazione di prodotti per forniture ospedaliere, ed un fotografo. La prima aveva commissionato a quest’ultimo la realizzazione di un catalogo raffigurante i propri prodotti. Il fotografo aveva successivamente rivendicato il proprio diritto d’autore sulle fotografie, diritto negatogli dalla società in base al fatto che era stata la stessa a fornirgli i prodotti poi fotografati.La Suprema Corte, bensì, riconosceva il diritto d’autore al fotografo, in quanto le fotografie realizzate dal fotografo, non potevano essere assimilate a fotografie aventi mera finalità riproduttivo-documentale, in quanto ancorché non creative avevano comunque finalità di promozione commerciale e non meramente commerciale, comportando un impiego di creatività, pur se marginale, da parte del fotografo.La distinzione, operata in sede legislativa, è dettata dall’attribuzione all’ingegno che il fotografo può impiegare nella realizzazione di una fotografia ad alto contenuto espressivo, rispetto ad una mera riproduzione senza alcun elemento di iniziativa dell’autore come appunto una riproduzione documentale.La legge riconosce al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia salvo per i ritratti. In tale ipotesi la legge prevede una prevalenza del diritto all’immagine di colui che viene ritratto, il quale conserva ogni diritto sulla propria immagine (anche in tal caso vige una eccezione, in quanto non occorre il consenso del diretto interessato qualora si tratti di casi in cui la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, o da necessità di giustizia, o di polizia, o di scopi scientifici didattici o culturali o qualora la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico).Ed ancora: il diritto esclusivo dell’autore sulla fotografia, ha durata ventennale dalla produzione della stessa.È da prendersi in analisi anche una ipotesi ricorrente, ovvero la realizzazione di una fotografia su commissione. In tal caso, essendo la stessa il risultato di un adempimento contrattuale, il diritto esclusivo spetta al datore di lavoro.La sentenza di cui abbiamo in precedenza trattato, si pronuncia anche in merito a questo aspetto legislativo.Essa, infatti, stabilisce che alle fotografie effettuate nel corso ed in adempimento di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo su di esse entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, compete al datore di lavoro, mentre nell’ipotesi di contratto di lavoro autonomo, tale diritto compete al committente solo quando le cose fotografate siano in suo possesso, non rilevando al fine del riconoscimento del diritto del committente, che tali cose ancorché non in suo possesso, non siano neppure in possesso del fotografo, bensì di un terzo (nel merito, le fotografie erano state fornite al fotografo direttamente dalle case produttrice dei prodotti).Un dato normativo essenziale, cui indubbiamente occorre tener conto, è il passaggio di ogni diritto connesso alla fotografia qualora l’autore ceda i negativi o altro analogo mezzo di riproduzione della foto stessa.Affinché una fotografia possa trovare una tutela assoluta, ovvero ogni diritto sia riconducibile al suo creatore, occorre che gli esemplari della stessa riportino sempre: il nome del fotografo o nel caso di fotografo che operi su commissione, il nome della ditta o del committente; la data dell’anno di produzione della fotografia; se trattasi di fotografia di un’opera, il nome dell’autore dell’opera.Qualora venga meno una di questa indicazioni, è concessa la riproduzione della foto senza alcun obbligo di corresponsione di alcunché all’autore. Tale fotografia è libera da qualsiasi incombenza del terzo.Veniamo alle ipotesi di violazione del diritto dell’autore della fotografia, per riproduzione non autorizzata e dunque abusiva.La tutela potrà scindere in difesa civile e difesa penale.Da un punto di vista civilistico, colui che si ritenga leso nell’esercizio del diritto di utilizzazione economica, può agire giudizialmente sia affinché sia rimosso o distrutto lo stato di fatto da cui risulta la realizzazione (pensiamo ad un sito cui può essere imposto di rimuovere certe immagini) nonché al fine di ottenere il risarcimento del danno. Una particolarità è che tale diritto non è esercitatile dall’autore nell’ultimo anno della durata del diritto (tanto per intendersi il diciannovesimo anno a partire dalla realizzazione della foto).Un’altra azione giudiziale molto importante, è quella inibitoria, ovvero una azione con la quale si richiede la cessazione di un comportamento lesivo del proprio diritto, e rappresenta uno strumento di tutela preventiva.Da punto di vista penalistico, invece, il diritto d’autore è tutelato mediante sanzione che può comportare il pagamento di una somma fino a poco più di 2000 €. Le condotte punibili sono: riproduzione, diffusione, vendita, messa in vendita senza consenso dell’autore.È prevista la pena della reclusione sino ad un anno ed una multa sino a 500 € circa, se tali condotte sono compiute sopra un’opera non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, o anche qualora sia compiuta deformazione, mutilazione o altra modifica dell’opera se ne risulti offesa all’onere o alla reputazione dell’autore.Spesso in internet è facile incorrere in errori connessi all’illecito utilizzo di immagini, specialmente in merito alle fotografie. Quindi bisogna tenere conto di cosa sia sta utilizzando per il proprio sito, verificandone la provenienza affinché soprattutto, non si debba poi affrontare un obbligo al risarcimento del danno.
2 commenti:
interessantissimo questo excursus legale. Ignoravo che la materia fosse così complessa!
grazie, oggi mi hai prorpio erudita
marina
Marina l'interesse è comune.Non finirò mai di ringraziare te..
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