Cartata di resche - UIFPW08
lunedì 21 gennaio 2013
Guarda chi si rivede..
SEZIONE II
Difese e sanzioni penali.
Art. 171
Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.
venerdì 6 novembre 2009
Diritto d'autore - Aggiornamenti - Giurisprudenza
L. 22 aprile 1941 n.633
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
(Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941).
Le disposizioni del D.L.vo 9 aprile 2003, n. 68, recante modifiche a questo provvedimento si applicano a tutte le opere e agli altri materiali in esso contemplate, protetti alla data del 22 dicembre 200296.
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.
[93 Dopo la morte dell'autore o del destinatario (della persona ritrattata) occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado. Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto].
97. Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
98. Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato. Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.(88.Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta. Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il Ministro per la cultura popolare (1), con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.1(1) Ora il Presidente del Consiglio dei ministri).
87. Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
89. La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente (88), sempreché tali diritti spettino al cedente.92.Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.
GIURISPRUDENZA Persona fisica - Diritto all'immagine - Libertà di stampa e diritto all'immagine - Trasmissione di documenti per via telematica.
In base al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, la trasmissione di documenti per via telematica è equiparata ad ogni effetto di legge alla spedizione postale e, pertanto, non si sottrae all'ordinaria tutela dei diritti della personalità. Ne consegue che costituisce violazione del diritto all'immagine e, come tale, obbligo al risarcimento del danno, la pubblicazione non autorizzata su stampa periodica di una immagine fotografica prelevata da un sito Internet.
(Nella fattispecie l'attrice aveva inviato con posta elettronica, rispondendo ad un annuncio di un quotidiano, il proprio curriculum e due fotografie al fine di partecipare ad una selezione per uno spot pubblicitario).*Trib. civ. Roma, sez. II, 25 agosto 1999Persona fisica - Diritto all'immagine -
Divulgazione del ritratto di una persona nota - Liceità Il diritto del fotografo di esporre, riprodurre o cedere a terzi un ritratto di una persona, dipende dal consenso di questa (art. 96 legge 22 aprile 1941 n. 633, salva l'ipotesi prevista dal successivo art. 97, primo comma, se sussistono i preminenti interessi pubblici ivi contemplati), anche implicito - come nel caso di persona nota nel settore cinematografico, che si sottopone ad un servizio eseguito gratuitamente da un'agenzia fotografica, e perciò destinato, presuntivamente, a realizzare il reciproco interesse alla diffusione - da accertare, per l'esistenza e per i limiti - soggettivi (a favore di chi) ed oggettivi (modalità e fini della diffusione) - dal giudice del merito, incensurabilmente, in sede di legittimità, se la motivazione è congrua.
*Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1997, n. 5175
Beni immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Fotografie - Cessione a riviste
Se manca il consenso della persona ritrattata fotograficamente alla pubblicazione della sua immagine (art. 96 legge 22 aprile 1941 n. 633), ovvero non sono rispettate le condizioni a cui esso è subordinato, colui che vende le foto ad un editore di un settimanale, è responsabile, anche extracontrattualmente, nei confronti di questi - e in solido con lui, se richiesto - del danno derivato al ritratto dall'abusiva pubblicazione, e perciò l'acquirente di esse può agire in regresso (art. 2055 c.c.), se il venditore non prova che egli si è assunto il rischio della pubblicazione senza detto consenso.
*Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1997, n. 51752
Beni immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Fotografie - Cessione a rivistePoiché lo scopo primario dell'acquisto, da parte di un editore di una rivista, nella qualità, di ritratti fotografici, è la pubblicazione di essi, qualità essenziale, ai fini di tale uso (art. 1497 c.c.), è il consenso della persona ritratta alla diffusione della sua immagine (art. 96 legge 22 aprile 1941 n. 633), e quindi il cedente è anche contrattualmente responsabile della mancanza di tale consenso, pur se non ne ha espressamente garantita l'esistenza.
*Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1997, n. 5175
Persona fisica - Diritto all'immagine - Divulgazione del ritratto di una persona notoria - Liceità
A norma dell'art. 10 c.c., nonchè degli artt. 96 e 97 della L. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, la divulgazione dell'immagine, senza il consenso dell'interessato, con riguardo alla particolare ipotesi del ritratto di persona che possa definirsi notoria, è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione (sia pure intesa in senso lato), non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari.
*Cass. civ., sez. I, 6 febbraio 1993, n. 1503 Ric. Bartali Gino Persona fisica - Diritto all'immagine - Divulgazione del ritratto di una persona notoria - LiceitàLa divulgazione del ritratto di una persona notoria è lecita, ai sensi dell'art. 97 della legge sul diritto di autore, solo se risponde ad esigenze di pubblica informazione e cioè allo scopo di far conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione e di documentare visivamente le notizie che, relativamente ad essa, vengano diffuse; mentre, ove detta divulgazione avvenga per fini diversi, come quello pubblicitario, la mancanza di autorizzazione da parte dell'interessato rende illecito tale comportamento, obbligando l'autore al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., come in ogni altra ipotesi di non autorizzata utilizzazione di un bene altrui. Ai detti fini risarcitori, rileva la notorietà della persona, nel senso che ove questa sia in condizione di trarre vantaggi patrimoniali proprio consentendo a terzi l'uso della sua immagine a scopo pubblicitario, l'illegittima divulgazione operata da altri le cagiona una perdita economica consistente nel non potere più offrire l'uso del proprio ritratto per tale scopo, relativamente a prodotti o servizi analoghi, o nella difficoltà alla migliore commercializzazione della sua immagine con riferimento a prodotti o servizi del tutto diversi.
*Cass. civ., sez. I, 2 maggio 1991, n. 4785Persona fisica - Diritto all'immagine - Libertà di stampa e diritto all'immagine -
Riproduzione dell'immagine senza il consenso della persona riprodottaLe ipotesi previste nell'art. 97 della L. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, nelle quali l'immagine della persona ritrattata può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione con la conseguenza che, avendo carattere derogatorio del diritto alla immagine, sono di stretta interpretazione. Detto interesse, pertanto, non ricorre ove siano pubblicate immagini di una persona tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un contesto (nella specie: rivista mensile «Playmen»), diverso da quello proprio dell'opera cinematografica e della sua commercializzazione.
*Cass. civ., sez. I, 28 marzo 1990, n. 2527Prova penale - Documenti e scritture - Riprese filmate in luogo pubblico - Utilizzabilità
Le riprese filmate in luogo pubblico effettuate nell'ambito dell'attività di indagine della polizia giudiziaria sono espressamente consentite dall'art. 234 c.p.p., che le annovera tra le prove documentali, e pertanto non comportano violazione del diritto all'immagine, che sussiste ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche solo fuori dei casi in cui è consentito.
*Cass. pen., sez. VI, 13 febbraio 1998, n. 4997Persona fisica - Diritto all'immagine - Libertà di stampa e diritto all'immagine - Personaggi noti al pubblico.
3La ratio della deroga alla tutela del diritto all'immagine nel caso di notorietà dell'effigiato risiede nell'interesse pubblico all'informazione, che viene privilegiato dall'ordinamento rispetto alla tutela dell'esclusiva sul proprio ritratto. Ne deriva che ad essa ratio e deroga non può ricondursi la pubblicazione di un nudo femminile, in quanto non corrispondente in alcun modo all'interesse pubblico suddetto.*Corte app. civ. Roma, 8 settembre 19864
P.S.
Ringrazio Simona per lo spunto legale.
venerdì 21 novembre 2008
L'utilizzo di fotografie su internet (per chi non sa leggere)
La legge disciplinante il diritto d’autore, la numero 633/41, regolamenta tale diritto relativo alle immagini ed in particolare alle fotografie.Infatti, sono protette da suddetta legge tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo incluse le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia.Ai fini dell’applicazione normativa, il legislatore considera fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale sociale, ottenute con il processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.Nell’espressione “fotografie”, non possono ritenersi incluse le fotografie di documenti, scritti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.In merito a quest’ultimo aspetto, si è pronunciata nel 2000 la Suprema Corte di Cassazione, stabilendo nella sentenza n. 8425, che una fotografia per assurgere al ruolo di opera fotografica deve presentare valore artistico nonché connotati di creatività escludendosi dunque tutela per le fotografie aventi esclusivamente mera finalità riproduttiva (godono invece di tutela le fotografie che riproducono un oggetto materiale).La questione nel merito vedeva parti in giudizio una società di commercializzazione di prodotti per forniture ospedaliere, ed un fotografo. La prima aveva commissionato a quest’ultimo la realizzazione di un catalogo raffigurante i propri prodotti. Il fotografo aveva successivamente rivendicato il proprio diritto d’autore sulle fotografie, diritto negatogli dalla società in base al fatto che era stata la stessa a fornirgli i prodotti poi fotografati.La Suprema Corte, bensì, riconosceva il diritto d’autore al fotografo, in quanto le fotografie realizzate dal fotografo, non potevano essere assimilate a fotografie aventi mera finalità riproduttivo-documentale, in quanto ancorché non creative avevano comunque finalità di promozione commerciale e non meramente commerciale, comportando un impiego di creatività, pur se marginale, da parte del fotografo.La distinzione, operata in sede legislativa, è dettata dall’attribuzione all’ingegno che il fotografo può impiegare nella realizzazione di una fotografia ad alto contenuto espressivo, rispetto ad una mera riproduzione senza alcun elemento di iniziativa dell’autore come appunto una riproduzione documentale.La legge riconosce al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia salvo per i ritratti. In tale ipotesi la legge prevede una prevalenza del diritto all’immagine di colui che viene ritratto, il quale conserva ogni diritto sulla propria immagine (anche in tal caso vige una eccezione, in quanto non occorre il consenso del diretto interessato qualora si tratti di casi in cui la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, o da necessità di giustizia, o di polizia, o di scopi scientifici didattici o culturali o qualora la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico).Ed ancora: il diritto esclusivo dell’autore sulla fotografia, ha durata ventennale dalla produzione della stessa.È da prendersi in analisi anche una ipotesi ricorrente, ovvero la realizzazione di una fotografia su commissione. In tal caso, essendo la stessa il risultato di un adempimento contrattuale, il diritto esclusivo spetta al datore di lavoro.La sentenza di cui abbiamo in precedenza trattato, si pronuncia anche in merito a questo aspetto legislativo.Essa, infatti, stabilisce che alle fotografie effettuate nel corso ed in adempimento di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo su di esse entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, compete al datore di lavoro, mentre nell’ipotesi di contratto di lavoro autonomo, tale diritto compete al committente solo quando le cose fotografate siano in suo possesso, non rilevando al fine del riconoscimento del diritto del committente, che tali cose ancorché non in suo possesso, non siano neppure in possesso del fotografo, bensì di un terzo (nel merito, le fotografie erano state fornite al fotografo direttamente dalle case produttrice dei prodotti).Un dato normativo essenziale, cui indubbiamente occorre tener conto, è il passaggio di ogni diritto connesso alla fotografia qualora l’autore ceda i negativi o altro analogo mezzo di riproduzione della foto stessa.Affinché una fotografia possa trovare una tutela assoluta, ovvero ogni diritto sia riconducibile al suo creatore, occorre che gli esemplari della stessa riportino sempre: il nome del fotografo o nel caso di fotografo che operi su commissione, il nome della ditta o del committente; la data dell’anno di produzione della fotografia; se trattasi di fotografia di un’opera, il nome dell’autore dell’opera.Qualora venga meno una di questa indicazioni, è concessa la riproduzione della foto senza alcun obbligo di corresponsione di alcunché all’autore. Tale fotografia è libera da qualsiasi incombenza del terzo.Veniamo alle ipotesi di violazione del diritto dell’autore della fotografia, per riproduzione non autorizzata e dunque abusiva.La tutela potrà scindere in difesa civile e difesa penale.Da un punto di vista civilistico, colui che si ritenga leso nell’esercizio del diritto di utilizzazione economica, può agire giudizialmente sia affinché sia rimosso o distrutto lo stato di fatto da cui risulta la realizzazione (pensiamo ad un sito cui può essere imposto di rimuovere certe immagini) nonché al fine di ottenere il risarcimento del danno. Una particolarità è che tale diritto non è esercitatile dall’autore nell’ultimo anno della durata del diritto (tanto per intendersi il diciannovesimo anno a partire dalla realizzazione della foto).Un’altra azione giudiziale molto importante, è quella inibitoria, ovvero una azione con la quale si richiede la cessazione di un comportamento lesivo del proprio diritto, e rappresenta uno strumento di tutela preventiva.Da punto di vista penalistico, invece, il diritto d’autore è tutelato mediante sanzione che può comportare il pagamento di una somma fino a poco più di 2000 €. Le condotte punibili sono: riproduzione, diffusione, vendita, messa in vendita senza consenso dell’autore.È prevista la pena della reclusione sino ad un anno ed una multa sino a 500 € circa, se tali condotte sono compiute sopra un’opera non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, o anche qualora sia compiuta deformazione, mutilazione o altra modifica dell’opera se ne risulti offesa all’onere o alla reputazione dell’autore.Spesso in internet è facile incorrere in errori connessi all’illecito utilizzo di immagini, specialmente in merito alle fotografie. Quindi bisogna tenere conto di cosa sia sta utilizzando per il proprio sito, verificandone la provenienza affinché soprattutto, non si debba poi affrontare un obbligo al risarcimento del danno.
lunedì 29 settembre 2008
Diffamazione on line
Se ad un articolo pubblicato on line viene aggiunto un titolo e sottotitolo di contenuto diffamatorio, spetta all’autrice del singolo articolo dimostrare che tale aggiunta è stata apposta da terzi, tanto più che non è applicabile, in via di analogia, la disciplina giuridica sulla stampa, specie nel caso in cui il sito internet (c.d. blog) non risulti neppure soggetto a registrazione.
In materia di diffamazione telematica e misure cautelari, si veda Cassazione penale 17401/2008 Si veda il focus Diritto dell’informatica: le ultime applicazioni giurisprudenziali.
Tra i contributi della dottrina, si vedano:- DI CIOMMO, CIMINO, Diffamazione on line e responsabilità dell'Hosting provider di un news group, in Diritto dell'Internet, 2008, n. 1, IPSOA, p. 81;- FREDIANI, La diffamazione on line; - AMATO, Scatta la diffamazione on line solo se il messaggio viene percepito - Con la prova della connessione al sito si determina la consumazione dell'illecito, in Guida al diritto, 2002, n. 17, IL SOLE 24 ORE, p. 78.
lunedì 7 luglio 2008
Interferense illecite nella vita privata e fotografia "moderna"
“Interferenze illecite nella vita privata” (art. 615 bis del codice penale), punisce chi “mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614”, ossia quei luoghi tecnicamente riconducibili al concetto di “domicilio”.
"Sequestro preventivo", viene disposto “quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati” (art. 321 del codice di procedura penale).
L’art. 21 della Costituzione italiana
La norma, dopo aver sancito che “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure” (comma 2°), stabilisce che “Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi” (3° comma). La legge che autorizza il sequestro della stampa è il Regio Decreto Legislativo n. 561/1946, che all’art. 1 consente in generale il sequestro di “edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato”, ma soltanto “in virtù di una sentenza irrevocabile dell’autorità giudiziaria” (non di un decreto, che è la forma del provvedimento con cui si dispone il sequestro preventivo). E laddove lo stesso Regio decreto prevede ipotesi di sequestro preventivo (ossia disposto non con sentenza), le limita a quelle “pubblicazioni o stampati che ai sensi della legge penale sono da ritenere osceni o offensivi della pubblica decenza” (art. 2)..
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17408/2008 ha definitivamente confermato quel provvedimento. Con un ragionamento che alla fine è sintetizzabile in questo passo della sentenza: “Non possono farsi rientrare tra gli stampati e le copie di quotidiani o di giornali periodici le fotografie ritraenti atteggiamenti della vita privata ottenute con una condotta costituente reato, mediante intrusione in luoghi di privata dimora con mezzi tecnici particolari, perché esse non attengono alla manifestazione del pensiero”. In altre parole, anche le fotografie sono considerate pubblicazioni tutelate dall’art. 21 Cost., ma non quando attraverso di esse vengano diffusi comportamenti rientranti nella sfera personale di un soggetto e carpiti da un domicilio privato.
Il ragionamento è da condividere. Non si capisce, infatti, dove possa essere l’interesse pubblico nella diffusione di immagini qualcuno con qualcuna. Qui siamo nell’area della cronaca scandalistica, un genere che si situa alla estrema periferia del diritto di cronaca perché, non soddisfando un obiettivo interesse pubblico, implica sempre una violazione del diritto alla riservatezza. E va ritenuta legittima soltanto in presenza del consenso, esplicito o implicito, del soggetto preso di mira .
La sussistenza del reato di “interferenze illecite nella vita privata” viene quindi neutralizzata dalla funzione informativa che la diffusione delle relative immagini realizzerebbe. Il concetto di “vita privata” non si riferisce al luogo dal quale le immagini sono tratte, ma a ciò che quelle immagini rappresentano per la collettività. Chi cattura immagini da un domicilio privato commette sempre il reato di cui all’art. 615 bis c.p. Ma quando la loro acquisizione è funzionale ad un interesse pubblico, che verrebbe soddisfatto attraverso la loro diffusione, il reato è escluso perché quelle immagini non possono considerarsi “attinenti alla vita privata”. Quindi, non potrà essere punito il giornalista sorpreso a scattare foto al noto politico mentre partecipa ad un summit mafioso all’interno di una villa, o al noto cardinale in compagnia di alcune squillo. Questi, in considerazione dei loro comportamenti, non possono invocare il diritto alla riservatezza; pertanto è innegabile qui lo stretto collegamento che sussiste tra il comportamento (astrattamente illecito) del giornalista e\0 del fotografo e la funzione informativa garantita e incoraggiata dall’art. 21 Cost.
martedì 27 maggio 2008
Maluchiffari Italian Style - Comma 12 - Art. 35 della Legge n. 248 del 2006
Modifica:
comma 12 bis art. 35 della Legge n. 248 del 2006 viene sostituito con
il comma 69 della legge n. 296 del 2000 per cui scattano al superamento delle seguenti soglie:
- €. 1.000,00 fino al 30 giugno 2008
- €. 500.00 dall'1 luglio 2008 fino al 30 giugno 2009
- €. 100,00 dal 1° luglio 2009
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Obligations traceability of money"Maluchiffari Italian style"