Cartata di resche - UIFPW08

lunedì 29 settembre 2008

Diffamazione on line

Diffamazione on line – blog – responsabilità – precisazioni
Se ad un articolo pubblicato on line viene aggiunto un titolo e sottotitolo di contenuto diffamatorio, spetta all’autrice del singolo articolo dimostrare che tale aggiunta è stata apposta da terzi, tanto più che non è applicabile, in via di analogia, la disciplina giuridica sulla stampa, specie nel caso in cui il sito internet (c.d. blog) non risulti neppure soggetto a registrazione.
In materia di diffamazione telematica e misure cautelari, si veda Cassazione penale 17401/2008 Si veda il focus Diritto dell’informatica: le ultime applicazioni giurisprudenziali.
Tra i contributi della dottrina, si vedano:- DI CIOMMO, CIMINO, Diffamazione on line e responsabilità dell'Hosting provider di un news group, in Diritto dell'Internet, 2008, n. 1, IPSOA, p. 81;- FREDIANI, La diffamazione on line; - AMATO, Scatta la diffamazione on line solo se il messaggio viene percepito - Con la prova della connessione al sito si determina la consumazione dell'illecito, in Guida al diritto, 2002, n. 17, IL SOLE 24 ORE, p. 78.

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