“Interferenze illecite nella vita privata” (art. 615 bis del codice penale), punisce chi “mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614”, ossia quei luoghi tecnicamente riconducibili al concetto di “domicilio”.
"Sequestro preventivo", viene disposto “quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati” (art. 321 del codice di procedura penale).
L’art. 21 della Costituzione italiana
La norma, dopo aver sancito che “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure” (comma 2°), stabilisce che “Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi” (3° comma). La legge che autorizza il sequestro della stampa è il Regio Decreto Legislativo n. 561/1946, che all’art. 1 consente in generale il sequestro di “edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato”, ma soltanto “in virtù di una sentenza irrevocabile dell’autorità giudiziaria” (non di un decreto, che è la forma del provvedimento con cui si dispone il sequestro preventivo). E laddove lo stesso Regio decreto prevede ipotesi di sequestro preventivo (ossia disposto non con sentenza), le limita a quelle “pubblicazioni o stampati che ai sensi della legge penale sono da ritenere osceni o offensivi della pubblica decenza” (art. 2)..
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17408/2008 ha definitivamente confermato quel provvedimento. Con un ragionamento che alla fine è sintetizzabile in questo passo della sentenza: “Non possono farsi rientrare tra gli stampati e le copie di quotidiani o di giornali periodici le fotografie ritraenti atteggiamenti della vita privata ottenute con una condotta costituente reato, mediante intrusione in luoghi di privata dimora con mezzi tecnici particolari, perché esse non attengono alla manifestazione del pensiero”. In altre parole, anche le fotografie sono considerate pubblicazioni tutelate dall’art. 21 Cost., ma non quando attraverso di esse vengano diffusi comportamenti rientranti nella sfera personale di un soggetto e carpiti da un domicilio privato.
Il ragionamento è da condividere. Non si capisce, infatti, dove possa essere l’interesse pubblico nella diffusione di immagini qualcuno con qualcuna. Qui siamo nell’area della cronaca scandalistica, un genere che si situa alla estrema periferia del diritto di cronaca perché, non soddisfando un obiettivo interesse pubblico, implica sempre una violazione del diritto alla riservatezza. E va ritenuta legittima soltanto in presenza del consenso, esplicito o implicito, del soggetto preso di mira .
La sussistenza del reato di “interferenze illecite nella vita privata” viene quindi neutralizzata dalla funzione informativa che la diffusione delle relative immagini realizzerebbe. Il concetto di “vita privata” non si riferisce al luogo dal quale le immagini sono tratte, ma a ciò che quelle immagini rappresentano per la collettività. Chi cattura immagini da un domicilio privato commette sempre il reato di cui all’art. 615 bis c.p. Ma quando la loro acquisizione è funzionale ad un interesse pubblico, che verrebbe soddisfatto attraverso la loro diffusione, il reato è escluso perché quelle immagini non possono considerarsi “attinenti alla vita privata”. Quindi, non potrà essere punito il giornalista sorpreso a scattare foto al noto politico mentre partecipa ad un summit mafioso all’interno di una villa, o al noto cardinale in compagnia di alcune squillo. Questi, in considerazione dei loro comportamenti, non possono invocare il diritto alla riservatezza; pertanto è innegabile qui lo stretto collegamento che sussiste tra il comportamento (astrattamente illecito) del giornalista e\0 del fotografo e la funzione informativa garantita e incoraggiata dall’art. 21 Cost.
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