PROPOSTA DI EMENDAMENTO
ART. 1
Al comma 29, lettera a), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente:
« Per i contenuti pubblicati sulla rete internet, le dichiarazioni o le rettifiche sono inserite da colui che li ha personalmente pubblicati, o da altro soggetto che ne fa le veci, quando tecnicamente possibile, attraverso una nota e senza alcun commento, in calce al contenuto cui fanno riferimento, entro quarantotto ore dalla richiesta se il contenuto è pubblicato all'interno di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 5. In tutti gli altri casi, il termine è di dieci giorni e decorre dal momento in cui vi è, per il soggetto che ha pubblicato il contenuto, che agisce anche in forma anonima, conoscibilità della richiesta di rettifica, la quale non è valida se inoltrata con mezzi per i quali non sia possibile verificarne la ricezione da parte del destinatario. Non possono essere oggetto di richiesta di rettifica i contenuti che, per la loro natura, sono destinati ad un limitato numero di utenti, oppure che si qualificano in concreto quali commenti, corredi o accessori di un
diverso contenuto principale.
Qualora, per ragioni tecniche, non gli sia possibile pubblicare una nota in calce al contenuto oggetto della richiesta di rettifica, colui che lo ha pubblicato indica all'autore della richiesta il recapito di altro soggetto avente la disponibilità tecnica di procedervi, oppure pubblica la nota con la stessa visibilità e le stesse caratteristiche grafiche del contenuto a cui si riferisce. ».
Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: « per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: « per quanto riguarda i contenuti pubblicati sulla rete internet ».
Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: « per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: « per quanto riguarda i contenuti pubblicati sulla rete internet ».
Conseguentemente, alla lettera e), sostituire le parole: « o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, » con le seguenti: « o colui che ha pubblicato i contenuti sulla rete internet ».
Conseguentemente, dopo la lettera e), inserire la seguente lettera e-bis): « e-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo dicui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.500 a euro 12.500.
4 commenti:
Io penso stiano esagerando.
Pace all'onorevole Cassinelli...Il comma 29 è passato...
Credo che dobbiamo arrabbiaci davvero. Un abbraccio Kylie, forte
lo sai che con le pianelle stai bene...
Ciao
Sì, sembro il mostro del nord est!
Baci
Ma no dai sei simpaticissima..anzi di piu...
Baci
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